Dipendente inidoneo fisicamente ma pronto a svolgere mansioni inferiori: niente licenziamento
L’azienda non ha dato prova di non avere potuto in alcun modo impiegare il dipendente

Niente licenziamento per il lavoratore dichiarato inidoneo fisicamente se egli apre alla possibilità di svolgere mansioni inferiori a quelle assegnategli e se l’azienda non prova di non avere potuto in alcun modo impiegare il dipendente. I giudici ribadiscono, in premessa, che gli accertamenti medici che fanno da presupposto per il licenziamento sono sindacabili dal magistrato. Nella vicenda presa in esame, peraltro, è emerso che la perizia medico-legale ha accertato che l’inidoneità fisica del lavoratore aveva riguardo alle mansioni di ausiliario che costituivano solo uno dei profili del suo ampio livello professionale di inquadramento. Inoltre, la società non ha offerto la prova di non poter diversamente utilizzare il lavoratore, eventualmente anche in mansioni inferiori, sebbene proprio il lavoratore, prima ancora del licenziamento, avesse prestato il suo consenso all’adibizione a mansioni inferiori. Palese, quindi, il diritto del lavoratore a essere reintegrato in azienda. I giudici aggiungono poi che la normativa, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell’impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l’obbligo di ricercare – anche in osservanza dei principi di buonafede e correttezza nell’esecuzione del rapporto – le soluzioni che, nell’ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore. (Ordinanza 9158 del 21 marzo 2022 della Corte di Cassazione)