Dimissioni non convalidate: la commessa va reintegrata

Per essere validi ai fini di legge, le dimissioni devono essere convalidate presso la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competenti oppure con la sottoscrizione di apposita dichiarazione telematica.

Dimissioni non convalidate: la commessa va reintegrata

Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 6905 depositata il 14 marzo 2024.

Il Tribunale accoglieva la domanda di una commessa di farmacia volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle dimissioni comunicate tramite mod. Unilav per la mancata convalida espressa, nonché per la comunicazione di revoca pervenuta al datore di lavoro una settimana dopo. Il Tribunale ordinava di conseguenza la riammissione in servizio della lavoratrice, con diritto al pagamento delle retribuzioni arretrate.

La Corte d’appello ribaltava però la decisione ritenendo che la sottoscrizione della lavoratrice apposta in calce alle tre pagine della ricevuta della comunicazione del mod. Unilav confermava la volontà di risolvere il rapporto, ritenendo invece inefficace la successiva revoca delle dimissioni, perché esercitata al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge.

La lavoratrice ha impugnato la sentenza di seconde cure in Cassazione.

In primo luogo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, comma 17 e ss l. n. 92/2012 in relazione al fatto che i giudici d’appello hanno ritenuto sufficiente ai fini della convalida delle dimissioni la sola sottoscrizione mentre la norma richiede un’apposita dichiarazione telematica.

Il motivo risulta fondato. Nell’art. 4, comma 18, l. n. 92/2012 «il riferimento ad apposita dichiarazione da sottoscrivere da parte della lavoratrice o del lavoratore dimissionari è concettualmente distinto da quello di ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, quale luogo topografico ove tale dichiarazione espressa di convalida o conferma può essere apposta; l’identificazione della firma per ricevuta con l’apposita dichiarazione di conferma o convalida delle dimissioni costituisce una sovrapposizione, una crasi di due concetti che la norma mantiene chiaramente distinti, e rappresenta pertanto non un’interpretazione sostanziale della norma, ma una sua inammissibile interpretazione abrogatrice».

Il legislatore ha infatti congegnato una fattispecie a formazione progressiva dove «le dimissioni sono sottoposte a condizione sospensiva e l'effetto risolutivo proprio delle dimissioni stesse si integra e perfeziona in una fase successiva al verificarsi delle condizioni prescritte, ossia la convalida presso la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competenti (comma 17), oppure la sottoscrizione di “apposita dichiarazione“ di cui si è detto (comma 18), o ancora la mancata presentazione in seguito a invito inviato dal datore di lavoro (comma 19), o comunque la mancata revoca entro 7 giorni (comma 21)».

In conclusione, il ricorso viene accolto e porta alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale.

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