Decesso causa COVID: il giudice italiano non può decidere sulla richiesta di risarcimento nei confronti della Cina

Dopo la morte della madre a seguito del contagio da COVID-19, una donna ha adito il Giudice di Pace per ottenere la condanna della Repubblica Popolare Cinese al risarcimento dei danni

Decesso causa COVID: il giudice italiano non può decidere sulla richiesta di risarcimento nei confronti della Cina

Posto che il 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie della Repubblica Popolare Cinese avevano comunicato all’OMS l’esistenza di alcuni casi di polmonite a eziologia non nota nella città di Wuhan e che il 22 gennaio 2020 la città, a seguito del diffondersi della patologia, era stata posta in stato di quarantena, la donna assumeva che in realtà i casi di polmonite da Covid19 si erano manifestati in data ben anteriore. Come da fonti giornalistiche, si poteva quindi ipotizzare un ritardo nella comunicazione tale da determinare la diffusione del virus. È su questa base che si fonda la domanda di risarcimento presentata davanti al Giudice di Pace.

Nello specifico, la donna deduceva la violazione degli obblighi scaturenti dal Regolamento Sanitario Internazionale secondo cui i singoli Stati aderenti, tra cui anche la Repubblica Popolare di Cina, devono valutare gli eventi verificatisi nel proprio territorio e gli incidenti sanitari, provvedendo alla notifica all’OMS di quelli di potenziale interesse, anche con causa o fonte sconosciuta, entro 24 ore. Si contestava inoltre il commercio illegale di animali selvatici, che secondo alcuni studiosi avrebbe contribuito a diffondere nell’uomo il coronavirus responsabile della pandemia, nonché dalla violazione del Memorandum di intesa tra Ministero della Salute italiano e Amministrazione generale delle Dogane cinese, per la cooperazione in materia di sanità transfrontaliera.

Prima di esaminare il merito della domanda, è però sorto l’interrogativo sulla giurisdizione. La donna ha infatti chiesto alla Cassazione di pronunciarsi in merito promuovendo regolamento preventivo di giurisdizione, in modo da chiarire quale giudice abbia il potere di pronunciarsi sul tema.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 16136/24 dell’11 giugno, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, riconoscendo l’immunità della Cina. Secondo le regole internazionali sull’immunità, infatti, ogni Stato ha parità giuridica nell’ordinamento internazionale come prevede il principio “par in parem non habet iurisdictionem”.

Per le Sezioni Unite molte delle circostanze di fatto invocate dell’attrice sono prive di assoluta attendibilità, rispondendo piuttosto a informazioni giornalistiche e a personali ricostruzioni, sulle quali peraltro manca un unanime convincimento anche da parte della comunità scientifica. In termini tecnici, di tratta di condotte, anche omissive, espressive di attività cd. iure imperii, sottratte appunto per loro natura al potere giurisdizionale degli altri Stati.

 

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