Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Nell’ambito dei giustificati motivi che possono legittimare la revisione dell’assegno divorzile rientra anche il rifiuto ingiustificato di un’attività lavorativa
Legittimo ipotizzare una perdita di chance, atteso che il danno non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo