La Corte d’Appello di Palermo ha affermato che è illegittimo il licenziamento del dipendente che non informa il datore di lavoro della possibilità di un contagio (indiretto) da COVID-19.
In una controversia avente ad oggetto l'illegittimolicenziamentodi undipendente, che non avrebbe informato il suo datore di lavoro delcontattoindirettodellamogliecon una persona affetta daCOVID-19, la Corte d'Appello di Palermo ha condannato la società a reintegralo «nel posto di lavoro con le medesime mansioni e qualifica ricoperte alla data di cessazione del rapporto e a corrispondergli un'indennitàrisarcitoriacommisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettivareintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale».
Nel caso di specie, il fatto accaduto risulta, quindi, «privo di quell'offensività idonea ad incidere sulla sussistenza del fatto contestato (lanozionediinsussistenzadelfatto contestato"comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente”)» (Cass. civ. n. 10019/2016,n. 13178/2017,n.12174/2019).
Così deciso da App. Palermo, sent., 28 luglio 2021, n. 937