Cosa rischia il dipendente che omette al datore di lavoro il contatto indiretto con il COVID-19?

La Corte d’Appello di Palermo ha affermato che è illegittimo il licenziamento del dipendente che non informa il datore di lavoro della possibilità di un contagio (indiretto) da COVID-19.

Cosa rischia il dipendente che omette al datore di lavoro il contatto indiretto con il COVID-19?

In una controversia avente ad oggetto l'illegittimo licenziamento di un dipendente, che non avrebbe informato il suo datore di lavoro del contatto indiretto della moglie con una persona affetta da COVID-19, la Corte d'Appello di Palermo ha condannato la società a reintegralo «nel posto di lavoro con le medesime mansioni e qualifica ricoperte alla data di cessazione del rapporto e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale».

Nel caso di specie, il fatto accaduto risulta, quindi, «privo di quell'offensività idonea ad incidere sulla sussistenza del fatto contestato (la nozione di insussistenza del fatto contestato "comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente”)» (Cass. civ. n. 10019/2016, n. 13178/2017, n.12174/2019).

 

Così deciso da App. Palermo, sent., 28 luglio 2021, n. 937

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