Copertura del rischio di potenziali danni connessi all’attività: necessario valutare il contratto in maniera complessiva
Riflettori puntati su due clausole presenti nel contratto e chiaramente in controtendenza l’una con l’altra

Perdite di acqua dalle condotte comunali con conseguenti anni ad alcuni immobili di proprietà di privati. A finire sotto accusa è anche una società cooperativa, chiamata in causa dal Comune. A sostenerla nell’affrontare l’obbligo risarcitorio nei confronti dei privati può essere anche la compagnia assicurativa con cui ha firmato un contratto per un’assicurazione della responsabilità civile, destinata a coprire il rischio che la società potesse essere chiamata a rispondere dei danni causati dall’esercizio delle attività inerenti alla sua qualità di esercente l’attività di servizio in concessione del ciclo idrico integrato. Dalla lettura del contratto è emerso che esso conteneva due clausole: la prima estendeva la copertura della responsabilità civile della società ai danni causati a terzi e derivanti da contaminazione da sostanze di qualunque natura a seguito di rottura accidentale di condutture; la seconda escludeva, invece, la copertura della responsabilità civile della società per i danni causati a terzi e derivanti da infiltrazioni e contaminazione di acque, terreni o colture. Necessario perciò contemperare le due clausole presenti nel contratto e chiaramente in controtendenza l’una con l’altra, e valutare il contratto in modo complessivo e non parcellizzato. (Ordinanza 42108 del 31 dicembre 2021)