Contratto ambiguo? Giornalista Rai ottiene il risarcimento completo pur essendo a partita Iva
Nei casi in cui i contratti di lavoro autonomo mascherano un rapporto di lavoro subordinato, si prevede un risarcimento completo anziché una mera indennità, a partire dalla data di messa in mora

Il caso riguarda una giornalista impiegata come lavoratrice autonoma per oltre 12 anni in un programma di punta della Rai. La Corte di Appello ha riconosciuto un rapporto subordinato a tempo indeterminato con la Rai, ordinando il suo reinserimento come redattore ordinario con più di 30 mesi di anzianità. Tuttavia, è stata prevista un'indennità risarcitoria forfettaria che la giornalista contestava, preferendo chiedere il risarcimento completo del danno.
La Corte di cassazione ha confermato che l'indennizzo non si applica quando un contratto a tempo determinato viene convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in presenza di un contratto autonomo dichiarato illegittimo.
Anche la Corte Costituzionale, confermando questa distinzione, ha chiarito che la forfetizzazione del danno è legittima nei casi di conversione di contratti a tempo determinato. Il legislatore ha chiaramente differenziato due situazioni, ossia la trasformazione da contratto subordinato a termine a rapporto indeterminato, e la creazione di un rapporto subordinato, a tempo indeterminato, da un contratto autonomo illegittimo.
La Cassazione ha affrontato anche la questione del lavoro a progetto, dichiarando che nella mancanza di un elemento formale nel contratto, come il progetto specifico, il rapporto è considerato subordinato senza possibilità di prova contraria. D'altra parte, quando si tratta di accertare la natura subordinata del rapporto nel suo svolgimento concreto, il giudice deve valutare gli indizi del rapporto subordinato, anche se presentato formalmente come autonomo.
In sintesi, se viene riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro in presenza di un contratto formalmente autonomo, non si applica il regime indennitario dell'art. 32 della legge 183/2010, ma il regime risarcitorio a decorrere dalla costituzione in mora (Cass. n. 17450 del 25 giugno 2024).