Contratti interinali in un altro Paese: negli intervalli dei contratti il lavoratore è soggetto alla legislazione del Paese di residenza
Presi in esame due casi, relativi a un’istanza di pensione e all’erogazione di assegni familiari

In materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nei diversi Paesi dell’Unione Europea i giudici chiariscono che una persona che risiede in uno Stato e che svolge, tramite un’agenzia di lavoro interinale stabilita in un altro Stato, incarichi di lavoro interinale nel territorio di tale altro Stato è assoggettata, durante gli intervalli tra detti incarichi di lavoro, alla legislazione nazionale dello Stato in cui risiede, qualora, ovviamente, in forza del contratto di lavoro interinale, il rapporto di lavoro sia cessato durante tali intervalli. La questione presa in esame dai giudici concerne due diverse controversie, riguardanti, rispettivamente, una cittadina olandese, residente in Germania, e un cittadino polacco, residente in Polonia, che avevano svolto nei Paesi Bassi una serie di incarichi di lavoro interinale, separati da diversi intervalli, e che, nel momento in cui avevano richiesto all’Olanda l’erogazione della pensione (nel caso della cittadina olandese) e l’erogazione di assegni familiari (nel caso del cittadino polacco), erano in uno di tali intervalli ed erano pertanto stati considerati iscritti alla previdenza sociale dei Paesi di residenza, quindi soggetti alla legislazione previdenziale di questo Paesi, con conseguente rigetto delle loro domanda da parte dell’Olanda. Secondo i giudici, poiché né la cittadina olandese né il cittadino polacco risultano avere svolto attività lavorativa negli intervalli tra un incarico interinale e l’altro, nei loro confronti non può conseguentemente trovare applicazione la legislazione dei Paesi Bassi durante tali intervalli, dovendosi invece applicare la legislazione dello Stato di residenza. (Sentenza del 13 ottobre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)