Consentite al massimo venti ore di lavoro a settimana per lo straniero con permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione

A fare chiarezza provvede l’Ispettorato nazionale del lavoro. Per ottenere maggiori ore di lavoro lo straniero deve chiedere la conversione dell’originario permesso con uno specifico per motivi di lavoro

Consentite al massimo venti ore di lavoro a settimana per lo straniero con permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione

Chiarimenti sulle possibilità occupazionali consentite per quegli stranieri che sono in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione. Su questo fronte viene spiegato dall’Ispettorato nazionale del lavoro che è ammissibile soltanto lo svolgimento di un’attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti. Più precisamente, non sono conformi i contratti che prevedono un’articolazione oraria settimanale superiore alle venti ore, pur restando al di sotto del limite annuale delle mille e quaranta ore. In tal senso depone la circostanza che la specifica disciplina relativa agli ingressi per motivi di studio – disciplina di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative – risulta porsi in termini di eccezionalità rispetto al delineato sistema normativo, così da impedire un’interpretazione estensiva dei limiti orari indicati. Dall’Ispettorato precisano poi che qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dell’originario permesso ottenuto in permesso per motivi di lavoro (Nota del 24 maggio 2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro)

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