Congedi di paternità: chiarimenti dall’INPS sulle nuove disposizioni

Tra le novità anche il fatto che per la prima volta viene riconosciuto pure ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale

Congedi di paternità: chiarimenti dall’INPS sulle nuove disposizioni

Chiarimenti dall’INPS sulle nuove disposizioni in materia di congedi di paternità. Nello specifico, con una circolare ad hoc, sono state fornite indicazioni inerenti alle modifiche apportate al Testo unico sulla maternità dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, modifiche che includono, tra l’altro, l’introduzione della disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti, nonché la possibilità di indennizzare, per gravidanza a rischio, i periodi antecedenti i due mesi prima del parto delle lavoratrici autonome. In prima battuta, viene sottolineato che per la prima volta viene riconosciuto anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Dalla nuova formulazione deriva il diritto a tre mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità (compresi gli ulteriori tre mesi di maternità) e per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. Ne consegue che, per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di tre mesi. Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.  Come per i periodi indennizzabili di congedo parentale delle lavoratrici autonome, l’astensione comporta la sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e l’indivisibilità del contributo obbligatorio, che è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno. Ad esempio, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio ‘Invalidità, vecchiaia e superstiti’ per i soli mesi di ottobre e novembre. (Circolare del 27 ottobre 2022 dell’Istituto nazionale di previdenza sociale)

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