Condanna penale in primo grado per la dipendente pubblica: legittimo il licenziamento

Impossibile pretendere che il datore di lavoro attenda il passaggio in giudicato della sentenza di condanna

Condanna penale in primo grado per la dipendente pubblica: legittimo il licenziamento

Legittimo il licenziamento della dipendente pubblica finita sotto processo in ambito penale per l’ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato in relazione a assenze ingiustificate occultate attraverso la falsa attestazione della propria presenza in servizio. Irrilevante il fatto che non si sia atteso il passaggio in giudicato della condanna e sia stato fatto proseguire il procedimento disciplinare alla luce del solo pronunciamento del Tribunale. Per i giudici difatti l’amministrazione non era tenuta ad attendere la definizione del processo penale, poiché è consentita al datore di lavoro la riattivazione del procedimento disciplinare una volta acquisiti elementi sufficienti per dimostrare la fondatezza dell’addebito, provato, nella vicenda in esame, alla luce di una inequivocabile produzione documentale, ossia l’informativa di reato e i verbali delle deposizioni rese in sede dibattimentale. A legittimare il licenziamento, infine, anche la gravità dell’addebito mosso alla lavoratrice, poiché le assenze ingiustificate si erano verificate è emerso con estrema frequenza e erano state denunciate dai colleghi di lavoro, i quali avevano sollecitato le indagini penali (Ordinanza 41892 del 29 dicembre 2021 della Cassazione)  

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