Condanna non definitiva per reati in materia di droga: legittimo il licenziamento

I comportamenti extralavorativi del dipendente sono sufficienti per portare alla chiusura del rapporto con l’azienda

Condanna non definitiva per reati in materia di droga: legittimo il licenziamento

Legittimo il licenziamento del lavoratore condannato in sede penale per produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Per i giudici tale condotta extralavorativa è suscettibile di rilievo in sede disciplinare, avendo il dipendente non solo l’obbligo di rendere la prestazione richiesta ma anche di non porre in essere, fuori dell’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da rompere irrimediabilmente il rapporto fiduciario sotteso al contratto di lavoro. I giudici sottolineano poi il disvalore sociale della condotta posta in essere dal lavoratore e tale da compromettere l’immagine dell’azienda, da influire negativamente sui rapporti con gli altri dipendenti e da giustificare una prognosi negativa sul rispetto dei doveri connessi con l’adempimento della obbligazione lavorativa. Inutile il riferimento difensivo alla applicabilità del principio di presunzione di innocenza, poiché, spiegano i giudici, esso attiene alle garanzie relative all’esercizio dell’azione penale ma non può limitare l’esercizio, da parte del datore di lavoro, della facoltà di recesso per giusta causa per comportamenti del lavoratore che, come in questa vicenda, sono catalogabili come reato e sono di tale gravità da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, pur mancando ancora la sentenza definitiva di condanna del dipendente. (Ordinanza 28368 del 15 ottobre 2021 della Cassazione)

news più recenti

Mostra di più...