Concorso pubblico, tutelabile il candidato che salta la prova a causa del COVID
Soluzione possibile è lo svolgimento di sessioni suppletive o supplementari, sempre garantendo la regolarità della selezione

Le posizioni dei candidati a pubblici concorsi impediti a sostenere la prova per ragioni legate alla pandemia da COVID-19 sono tutelabili mediante lo svolgimento di sessioni suppletive o supplementari: a) nella vigenza del decreto legge numero 44 del 2021, che consente la deroga alla contestualità delle prove, nel rispetto della trasparenza ed omogeneità delle prove somministrate; b) in caso di prova di concorso computer based ed articolata mediante quesiti a risposta multipla, dove non sussistono problemi di garanzia dell’anonimato. I giudici annotano che l’impossibilità di partecipare ad un concorso per avere contratto il COVID è evenienza che va oltre le cause di forza maggiore, per involgere un preciso obbligo gravante specificamente sul candidato di non partecipare alla selezione. Sotto tale profilo, il factum principis di cui si discorre si differenzia dalla causa di forza maggiore per la natura dell’evento impeditivo, che è costituito dalla sussistenza di un ordine specifico dell’autorità che rende impossibile l’esercizio del diritto. La forza maggiore ha invece una diversa natura involgendo una più ampia gamma di cause la cui origine è di regola generica o generale e può derivare da un complesso di eventi e circostanze che non si riferiscono in maniera immediata e diretta al singolo ovvero non derivano necessariamente da un ordine della pubblica autorità. Nell’uno caso e nell’altro è comunque esclusa l’ipotesi in cui chi invoca l’eccezione abbia tenuto un comportamento meno che diligente, circostanza che nella presente controversia non risulta. (Sentenza 11680 dell’8 settembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)