Concorso pubblico: l’amicizia sui social network non rende incompatibili esaminatore e candidato

Respinta la richiesta avanzata da alcuni candidati esclusi dal concorso per la scuola

Concorso pubblico: l’amicizia sui social network non rende incompatibili esaminatore e candidato

Amicizia sui social network, foto condivise, l’essere stati colleghi di lavoro non bastano per ritenere incompatibili l’esaminatore e il candidato nel contesto del concorso per l’assunzione di nuovi docenti nella scuola. Respinte le obiezioni proposte da alcuni candidati esclusi e centrate sui singolari rapporti tra alcuni candidati risultati vincitori e un componente della commissione. I giudici sottolineano che non si può parlare di incompatibilità solo alla luce della amicizia su un social network – comprovata anche da alcune foto caricate on line – poiché questo dettaglio non è bastevole a comprovare la commensalità abituale tra candidato ed esaminatore. In questa ottica i giudici precisano che le amicizie sui profili social non costituiscono elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini della incompatibilità tra un candidato ed un esaminatore, anche perché esse sono da ritenere irrilevanti, una volta preso atto che il funzionamento del social network consente di entrare in contatto anche con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. (Sentenza 2849 del 14 aprile 2022 del Consiglio di Stato)

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