Concordato preventivo per la società amministrata dall’uomo: va ridotto ma non revocato l’assegno all’ex moglie
Evidente comunque, difatti, la maggiore capacità professionale dell’uomo rispetto alla posizione economica della donna

Solo ridotto, e non revocato – come chiesto dall’ex marito –, l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, se l’uomo, nonostante la sottoposizione alla procedura di concordato preventivo della società di cui è amministratore unico, vanta comunque una solida capacità professionale, essendo egli gestore, a vario titolo, di diverse compagini societarie. Chiaro il quadro tracciato dai giudici. L’uomo ha dichiarato nella procedura per l’amministrazione di sostegno del figlio di avere diverse società e di gestirne un’altra, ma, allo stesso tempo, è emersa la sottoposizione alla procedura del concordato preventivo di una società di cui è amministratore unico. Le dichiarazioni dei redditi della donna sono invece indicative della percezione di una pensione e della rendita relativa ad alcuni terreni e della gestione di una struttura ricettiva. Per i giudici è palese che all’ex moglie sia riferibile una capacità economica, seppur non particolarmente significativa, tuttavia dignitosa e tale da consentire un non infimo tenore di vita. Ciò nonostante, la comparazione delle complessive capacità reddituali ed economiche delle parti non evidenzia una situazione di equilibrio e di equivalenza, stante la evidente maggiore capacità, professionale dell’uomo. Ecco perché l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie può essere solo ridotto ma non revocato. (Ordinanza 12318 del 14 aprile 2022 della Corte di Cassazione)