Carenze sul fronte sicurezza: legittimo il rifiuto del dipendente

Illegittima la sanzione per il lavoratore che ignora l’ordine scritto arrivatogli dal diretto superiore

Carenze sul fronte sicurezza: legittimo il rifiuto del dipendente

Nessuna sanzione per il lavoratore che per ragioni di sicurezza respinge l’ordine di servizio arrivatogli dal suo diretto superiore. Nel caso preso in esame dalla Cassazione a essere posti nel mirino sono due macchinisti di ‘Trenitalia’, sanzionati dall’azienda con la sospensione per tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione a seguito della loro decisione di non condurre un treno adibito al trasporto merci con il modulo ‘equipaggio misto’, ossia nell’assenza di un altro macchinista o, almeno, di un agente abilitato alla guida, e con la presenza solo di un ‘Tecnico Polifunzionale Cargo’. A rendere più grave la condotta dei due lavoratori, secondo l’azienda, il fatto che essi abbiano ignorato completamento l’ordine ricevuto per iscritto. Per i giudici, però, è evidente l’inadempimento attribuibile all’azienda, poiché il ‘Tecnico Polifunzionale Cargo’ è abilitato solo ad assicurare l’arresto e l’immobilizzo del treno in caso di emergenza ma non a condurre il convoglio, in caso di malore del macchinista, fino alla stazione più vicina o comunque fino ad un tratto della linea ferroviaria in cui, per la presenza di vie di accesso, sia possibile la prestazione di adeguata assistenza medica. Ciò significa che i lavoratori, a fronte dell’inadempimento datoriale, erano legittimati a non eseguire la prestazione loro richiesta dall’azienda.

(Cass. civ., ord. n. 28353/2021)  

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