Brillamento di un ordigno bellico: risarcimento ridotto per le lesioni subite dalla persona che si è spostata dalla posizione assegnata

Rilevante l’imprudenza compiuta dalla persona danneggiata, che non ha osservato scrupolosamente le misure di sicurezza predisposte

Brillamento di un ordigno bellico: risarcimento ridotto per le lesioni subite dalla persona che si è spostata dalla posizione assegnata

Risarcimento ridotto per la persona che ha subito lesioni personali nel corso delle operazioni di brillamento di un ordigno bellico rinvenuto inesploso, operazioni eseguite dagli artificieri dipendenti dalla Questura. Decisiva la constatazione che l’incidente è dipeso sì da imperizia degli artificieri, i quali non avevano fatto allontanare il personale addetto alle operazioni preliminari ad una adeguata distanza di sicurezza, ma la persona danneggiata – uno degli addetti alle operazioni preliminari – ha tenuto un comportamento colpevolmente imprudente, spostandosi dalla posizione di sicurezza indicata dagli artificieri e così esponendosi a un rischio. E in questa ottica viene sottolineato che la persona danneggiata fu la sola a spostarsi dalla posizione assegnatale e fu anche la sola a rimanere ferita: in sostanza, lo spostamento ha contribuito all’avverarsi del danno. (Ordinanza 21561 del 7 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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