Basta la pubblicazione di due comunicati ufficiali rivelatisi non veritieri per una condanna

Necessario verificare comunque in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione

Basta la pubblicazione di due comunicati ufficiali rivelatisi non veritieri per una condanna

Sufficiente la pubblicazione in automatico, e senza alcuna verifica, di due comunicati stampa ufficiali, rivelatisi poi non veritieri, per condannare testata giornalistica e giornalista, ritenendoli responsabili di diffamazione a mezzo stampa. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 19028 dell’11 luglio 2024 della Cassazione), i quali, a chiusura di una complessa vicenda giudiziaria, aggiungono poi che, in tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall’obbligo di verificare l’attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall’autorità investigativa o giudiziaria, l’applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare comunque in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione. Inoltre, se la notizia è ricevuta dal giornalista in modo irrituale ed egli non ha la possibilità di controllare il fatto così riferitogli, a causa dell’inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell’indagine giudiziaria (cosiddetta fonte confidenziale), tale inaccessibilità non comporta alcun esonero dall’obbligo di controllo, ed anzi implica finanche la non pubblicabilità della notizia e l’insussistenza dell’esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo. In generale, la fonte della notizia, a cui si correla l’eventuale garanzia processuale del segreto professionale, non è solamente la persona fisica dalla quale il giornalista attinge la notizia stessa, ma comprende anche tutte le informazioni (ad esempio, sulle utenze telefoniche) che possono portare alla individuazione di colui o colei che fornisce fiduciariamente la notizia ai giornalisti. Il carattere confidenziale o fiduciario della notizia si determina in base al dato oggettivo del crisma di ufficialità che la connota e, di conseguenza, in base all’individuazione esatta del soggetto da cui proviene la notizia propalata con il suddetto crisma. In difetto di detta individuazione, come avviene per le fonti anonime, la parte lesa non avrebbe la possibilità di rivolgersi contro alcuno per ottenere tutela della propria lesa onorabilità, ove fosse esclusa la responsabilità del giornalista nella ricorrenza di tale ipotesi.

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