Bambino piccolo con il papà ma solo di giorno
Respinto il ricorso del padre che, dopo la separazione dalla compagna, aveva chiesto di poter pernottare con il figlio durante il periodo di permanenza presso la sua abitazione

I giudici di merito hanno infatti statuito che «il padre, fino al compimento del terzo anno di età del minore, potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 20,30, da concordare fra le parti, o in mancanza, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, nonché alternativamente il sabato pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 20.30 , o la domenica dalle ore 9,30, alle ore 20,30; il padre provvederà, inoltre, anche a riportare il figlio presso l’abitazione materna ove è collocato».
La Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dall’uomo, ha confermato tale decisione alla luce del principio della bigenitorialità.
In tal senso, l’estensione dei pernotti presso l’abitazione del padre non era conciliabile con la tenera età del figlio, che al momento della presentazione del ricorso in primo grado aveva appena mesi 16 di vita ed era ancora allattato al seno dalla madre.
Ad ogni modo, al padre non convivente era assicurato la visita ed il prelievo con sé del bambino durante il fine settimana in via alternata e per due pomeriggi infrasettimanali, oltre ai quotidiani collegamenti audio/video, e anche in ordine a tutte le altre festività, ricorrenze e periodi feriali.
Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile (Cass. civ., sez. I, ord., 11 luglio 2024, n. 19069).