Azienda insolvente, salvi i diritti retributivi del lavoratore che ha anche una carica statutaria nella società
Inaccettabile la tesi secondo cui una persona che esercita, sulla base di un valido contratto di lavoro, cumulativamente le funzioni di direttore e di membro dell’organo statutario di una società commerciale non può essere qualificata come lavoratore subordinato

Illegittimo negare i diritti retributivi spettanti al lavoratore, in caso d’insolvenza dell’azienda da cui dipende, se egli ha anche una carica statutaria nella società. Questa la posizione assunta dai giudici prendendo in esame il contenzioso tra un lavoratore e il Ministero del Lavoro e degli Affari sociali della Repubblica Ceca, contenzioso relativo a una domanda di pagamento di retribuzioni non versate da una società in stato di insolvenza. Il Ministero ha portato avanti la tesi secondo cui una persona che cumuli la posizione di lavoratore subordinato con una carica statutaria della società da cui dipende non può fruire della garanzia comunitaria prevista in caso d’insolvenza di tale società, poiché, essendo organo societario, si presume abbia avuto la responsabilità, totale o parziale, dell’insolvenza. I giudici ribattono che tale visione si scontra con la normativa comunitaria che consente l’esonero dalla garanzia prevista in caso di insolvenza della società datrice di lavoro solo in due casi: o che si tratti di lavoro domestico oppure che il lavoratore fruisca già di una diversa forma di garanzia con risultati equivalenti; oppure che il lavoratore sia anche proprietario di una quota essenziale della società ed eserciti una notevole influenza sulla sua gestione. Nella vicenda presa in esame dai giudici, invece, è emerso che non ricorreva alcuna delle due condizioni: il lavoratore non aveva altra previdenza analoga e, ancorché esercitasse una qualche influenza nella gestione della società, non ne era l’azionista di riferimento. Tirando le somme, la normativa comunitaria non può tollerare la tesi secondo cui una persona che esercita, sulla base di un contratto di lavoro valido alla luce del diritto nazionale, cumulativamente le funzioni di direttore e di membro dell’organo statutario di una società commerciale non può essere qualificata come lavoratore subordinato. (Sentenza del 5 maggio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)