Avvocato e docente universitaria: legittima la richiesta di indennità di maternità avanzata nei confronti di Cassa Forense
Esclusa l’applicazione del divieto che impedisce il cumulo delle indennità di maternità

Indennità di maternità alla libera professionista che opera come avvocata e che è anche a docente universitaria. Inutili le obiezioni proposte dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Nello specifico, i giudici hanno ritenuto legittima la posizione di una donna che è avvocato e che, al contempo, svolge attività di docente universitaria a tempo definito, e hanno, di conseguenza, censurato il rifiuto opposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alla richiesta della donna di corrisponderle l’indennità di maternità prevista per le libere professioniste. L’ente previdenziale degli avvocati aveva negato la prestazione poiché, avendo la donna percepito la retribuzione come docente universitaria durante il periodo di congedo per maternità, riteneva non le fosse dovuta l’indennità in applicazione del divieto di cumulo delle indennità di maternità. I giudici hanno chiarito che, non essendo coinvolti due enti previdenziali (stante la natura retributiva, e non previdenziale, del trattamento erogato dall’ateneo) e rilevando che nel caso non vi potesse essere alcun aggravio della spesa pubblica, è impossibile applicare il divieto di cumulo delle indennità di maternità, legittimo, invece, in caso di lavoratrice madre con due attività complementari e che può percepire l’indennità di maternità solo per una delle due attività. (Sentenza del 4 ottobre 2022 della Corte d’Appello di Firenze)