‘Assoluzione’ al posto di ‘proscioglimento’: errore che costa caro all’avvocato
Confermata la sospensione del legale. Impossibile ipotizzare la sua buonafede nell’utilizzo del termine sbagliato

Va sospeso l’avvocato che usa l’espressione ‘assoluzione’ in luogo di quella di ‘proscioglimento’. Impossibile parlare di errore in buonafede, alla luce della acclarata competenza professionale in materia. All’origine della vicenda c’è un atto di citazione redatto dal legale: in quel documento egli dichiara, contrariamente al vero, che gli attori erano stati assolti in un precedente procedimento penale e che nel relativo dibattimento un teste aveva ritrattato la propria versione scagionandoli. I giudici ritengono censurabile la bugia messa per iscritto dal legale e aggiungono che la sua qualifica professionale non consente di sostenere la tesi dell’errore nell’uso dell’espressione ‘assoluzione’ in luogo di ‘proscioglimento’. In sostanza, il legale era ben consapevole della differenza tra i due termine, avendo anche egli prestato adesione alla derubricazione del reato che aveva poi comportato il proscioglimento per assenza della condizione di procedibilità. (Sentenza 41990 del 30 dicembre 2021 della Cassazione)