Inutile l’azione giudiziaria proposta dai familiari dell’assicurato che si è procurato le lesioni che ne hanno causato la morte
Niente indennizzo per la morte dell’assicurato ai suoi familiari se il decesso è frutto di un suicidio e nella polizza si è identificato l’infortunio coperto a livello assicurativo come solo quello dovuto a causa esterna, indipendente, quindi, dalla volontà dell’assicurato. Per i giudici è necessario fare chiarezza con un principio di diritto ad hoc, principio secondo cui la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, costituisce quel patto espresso tra le parti che esclude l’indennizzabilità dell’infortunio mortale dovuto a suicidio. Legittima, quindi, la presa di posizione della società assicuratrice, che ha rifiutato, nella vicenda in esame, il pagamento dell’indennizzo, precisando che la polizza copriva solo gli infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, mentre la persona assicurata si era suicidata, procurandosi le lesioni che ne avevano causato la morte. (Ordinanza 38218 del 3 dicembre 2021 della Cassazione)