Assente ingiustificato il lavoratore non munito di green pass
Il conseguente mancato versamento della retribuzione durante le giornate di assenza ingiustificata, determina anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro

Chiarimenti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale sulle possibili ripercussioni per i lavoratori che non rispettano le disposizioni normative che hanno introdotto l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde – il cosiddetto green pass – per l’accesso ai luoghi di lavoro in piena pandemia. Secondo quanto previsto, il lavoratore, qualora risultati privo della certificazione al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, è da considerare assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze sul piano disciplinare e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il regime previdenziale della assenza ingiustificata deve essere distinto dalla sospensione del rapporto di lavoro prevista dalle disposizioni normative in relazione a specifiche categorie di lavoratori. L’assenza di obbligo retributivo, e di altro compenso o emolumento, comunque denominato durante le giornate di assenza ingiustificata, determina infatti anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato) e, conseguentemente, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria. Peraltro, nelle ipotesi di sopravvenute valutazioni in merito alla non conformità delle certificazioni, a seguito della quali venga adottato un provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore, il datore di lavoro avrà diritto a inoltrare domanda di rimborso della corrispondente contribuzione. Invece, in caso di annullamento o di revoca del provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione, con conseguente ripristino del rapporto senza soluzione di continuità, il datore di lavoro sarà tenuto all’assolvimento, con effetto retroattivo, della contribuzione non versata. (Circolare del 2 agosto 2022 dell’Istituto nazionale di previdenza sociale)