Antisindacale la condotta della pubblica amministrazione che include una sola sigla sindacale nella piattaforma contrattuale
Per poter considerare legittimo l’accordo è necessario, da un lato, valutare il grado di rappresentatività in sede locale delle organizzazioni sindacali firmatarie e, dall’altro, compiere ogni ragionevole sforzo per raggiungere il maggior consenso possibile

Va catalogata come condotta antisindacale quella della pubblica amministrazione che, per modalità e tempistiche, opera un uso distorto della sua libertà negoziale, non dando alcuna rilevanza alla posizione assunta dalle organizzazioni sindacali in merito ad una piattaforma contrattuale. Nel caso preso in esame dai giudici le organizzazioni che rappresentano i lavoratori hanno chiesto la riapertura delle trattative per giungere alla stipulazione, negoziata, dell’accordo in sede decentrata avente ad oggetto l’utilizzazione di alcuni fondi. A fondamento di tale domanda è stata dedotta la lesione delle prerogative sindacali in relazione allo svolgimento del procedimento seguito dalla parte pubblica. I giudici chiariscono che l’assenza di regole generali circa il livello di rappresentatività dei soggetti sindacali stipulanti ai fini della validità ed efficacia dell’accordo integrativo nel settore pubblico fornisce la possibilità di concludere il predetto accordo con alcune e non con tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tuttavia, per poter considerare legittimo l’accordo, è necessario, da un lato, valutare il grado di rappresentatività in sede locale delle organizzazioni sindacali firmatarie e, dall’altro, compiere ogni ragionevole sforzo per raggiungere il maggior consenso possibile. E a quest’ultimo fine è necessario rispettare i termini indicati nelle disposizioni contrattuali collettive, che costituiscono il punto di compromesso tra l’esigenza della pubblica amministrazione di procedere alla regolamentazione dei rapporti di lavoro dei soggetti alle proprie dipendenze in tempi celeri e la garanzia che si svolgano delle trattative effettive (per tempi e per qualità) con le rappresentanze sindacali, al fine di addivenire ad un accordo normativo ed economico il più condiviso possibile. (Decreto del 1° settembre 2022 del Tribunale di Verona)