Amministrazione di sostegno: tutela del beneficiario con il minor sacrificio per la sua capacità di autodeterminazione.
L’istituto si caratterizza per la sua flessibilità: la normativa lascia ampi spazi di regolamentazione e di adattamento della misura al caso concreto. Il giudice, tramite l'esame, verifica, da un lato, le capacità e abilità del soggetto, e, dall'altro, le sue carenze. Pertanto, il giudice andrà a verificare se è necessaria la nomina e come definire e perimetrare i compiti e i poteri dell'amministratore.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione lamentando la presunta arbitrarietà e sproporzione di un provvedimento impositivo di misure restrittive la sua capacità di prendere decisioni, nonostante si ritenesse autonomo e competente nel gestire la propria vita quotidiana. L’amministrato si è opposto con fermezza alla nomina di un amministratore di sostegno, poiché riteneva di non avere alcuna condizione fisica o mentale che lo rendesse incapace di curare i propri interessi.
Nell’accogliere il ricorso, la Corte precisa che l'amministratore di sostegno provvisorio nominato non è un partecipe necessario nel procedimento e non può costituirsi in giudizio per il beneficiario, il quale ha il diritto di scegliere liberamente il proprio difensore. L'amministrazione di sostegno, ricorda inoltre il Collegio, è un meccanismo progettato per tutelare persone che, in tutto o in parte, non sono autonome a causa di disabilità o menomazioni, senza tuttavia mortificarle e senza limitare la loro capacità di agire, se non nella misura in cui sia strettamente necessario.
La nomina dell'amministratore di sostegno include poteri che possono essere adattati alle mutevoli esigenze per garantire la protezione del beneficiario con il minor sacrificio alla sua capacità di autodeterminazione. Questo strumento legale è altamente flessibile e può essere adattato alle necessità specifiche di ciascun caso. Il giudice deve infatti, valutare le abilità e le carenze del soggetto per determinare se sia necessaria la nomina, definendo chiaramente i compiti e i poteri dell'amministratore.
L'opinione del beneficiario non può essere ignorata solo perché espressa da una persona considerata fragile o disabile. Anzi, l'amministratore è nominato quando il giudice riconosce che la persona non è in grado, a causa di infermità fisica o mentale, di prendersi cura dei propri interessi e tiene conto, nella misura del possibile, della volontà del beneficiario.
Nel caso specifico, la Corte ha giudicato illegittima la nomina dell'amministratore provvisorio in mancanza di una chiara dimostrazione della limitata capacità del soggetto di gestire i propri interessi. Inoltre, il provvedimento non sembra mirare a tutelare il soggetto, bensì a verificare la presunta incapacità. L'opposizione dell’interessato e i documenti medici che ha presentato non sono stati inoltre, nel merito, adeguatamente considerati.
In conclusione, la Corte ha evidenziato la necessità di un'analisi più approfondita delle condizioni del ricorrente volte a verificare se effettivamente sussiste una incapacità tale per cui sia necessario nominare un amministratore di sostegno.