A carico di un solo genitore le spese per il figlio: come determinare la misura del rimborso a carico dell’altro genitore
Necessario fare riferimento agli esborsi effettivamente, o verosimilmente, sostenuti dal singolo genitore nel periodo preso in esame
La determinazione della misura del rimborso delle spese sostenute per il figlio dal solo genitore che se ne è fatto carico, pur potendo avvenire anche in via equitativa, deve fondarsi sugli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti dall’unico genitore nel periodo considerato, e; a questo riguardo, si deve tenere conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 7190 del 25 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra due genitori e relativo agli esborsi economici sostenuti per il mantenimento della loro figlia.
Analizzando la specifica vicenda, i magistrati di terzo grado, come già il giudice d’Appello, annotano che la domanda, presentata dalla donna, per il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della figlia dalla sua nascita fino al raggiungimento della maggiore età concerneva un arco temporale in cui la donna. aveva potuto verosimilmente contare sul contributo e sul supporto economico del marito (prima del divorzio e della sentenza di disconoscimento della filiazione paterna), e aggiungono che nessuna informazione è stata fornita dalla donna circa l’esatta entità del contributo al mantenimento della figlia corrisposto dal marito nel periodo di riferimento. Di conseguenza, in assenza di univoci elementi contrari, non è possibile escludere in radice che l’allora marito si fosse fatto carico in maniera esclusiva del mantenimento della figlia della moglie.
Non trascurabile, poi, una ulteriore considerazione: è risultata sconosciuta l’eventuale attività lavorativa svolta dalla donna nel periodo in esame, così come sconosciute sono risultate le sue entrate, di qualsivoglia genere.
Tirando le somme, non si è affatto esclusa l’esistenza di alcuna ‘spesa base’ per il mantenimento della ragazza, ma, ben diversamente, si è constatato che è mancata la prova che di tale spesa si fosse fatta carico proprio donna piuttosto che l’allora marito coniuge.